Industria della carta: sostegno alla proposta di modifica del Regolamento sulle spedizioni dei rifiuti

1397

Assocarta accoglie favorevolmente la proposta legislativa della Commissione di modifica dell’attuale regolamento sulle spedizioni di rifiuti sulla falsariga di quanto già espresso dalla Confederazione europea delle industrie cartarie (CEPI).

“Sosteniamo l’obiettivo di promuovere il riciclaggio all’interno dell’Unione Europea e di porre fine all’esportazione dei nostri rifiuti al di fuori della UE in linea standard  ambientali europei. La carta da riciclare è una preziosa materia prima secondaria e fondamentale per garantire la nostra transizione verso un’economia circolare”, commenta Massimo Medugno, Direttore Generale di Assocarta.

Per l’industria cartaria europea  è una priorità massimizzare l’utilizzo della carta da riciclare (PfR) in Europa e assicurarsi che il PfR venga usato dalle cartiere per produrre nuovi prodotti in carta e cartone.

Nel 2020, in Europa (UE27, Regno Unito, Norvegia e Svizzera) la quantità totale di carta e cartone raccolta e riciclata nel settore della carta è stata di 56 milioni di tons, raggiungendo un tasso di riciclo del 73,9%.Per la realizzazione di nuovi prodotti di carta e cartone sono stati utilizzati 49,6 milioni di tons di PfR che costituiscono il 56,3% della quantità totale di carta e cartone prodotto, 10,3 milioni di tons sono stati scambiati all’interno del mercato interno e un volume netto di 6,2 milioni di tons (11% del totale 56 milioni di tons) è stato acquistato da paesi terzi, fuori dall’Europa (EU27, UK, Norvegia e Svizzera). La Cina non è più tra i principali destinazioni di esportazione del PfR europeo ma è stata superata da altri paesi come India, Turchia e Indonesia.

Anche altri paesi, come Vietnam e Thailandia, hanno aumentato le importazioni di PfR europeo, ma nel complesso le esportazioni nette di PfR fuori dall’Europa sono diminuiti del -5,6% rispetto al 2019 “In Italia il riciclo nel settore dell’imballaggio in carta ha raggiunto l’87% grazie alle cartiere, in anticipo di 13 anni sugli obiettivi al 2035” aggiunge Medugno.

Il testo rivisto propone obblighi aggiuntivi imposti alle società esportatrici UE per dimostrare che gli impianti di ricezione gestiranno i rifiuti in modo ecologicamente corretto, garantendo che gli impianti siano stati soggetti a un audit condotto da una terza parte indipendente e accreditata con qualifiche appropriate.

Massimo Medugno, Presidente Assocarta

“Cepi sostiene che le aziende esportatrici dovrebbero essere in grado di dimostrare che le loro esportazioni sono sostenibili e trattate in modo equivalente alla UE. Sebbene l’espressione “gestione ecologicamente corretta” sia spiegata all’articolo 56, su questo sono necessari ulteriori chiarimenti e orientamenti per garantire che le condizioni nel paese di destinazione seguano un livello simile di protezione della salute umana e dell’ambiente, come previsto dalla legislazione dell’Unione”, prosegue Medugno.

 

Inoltre, requisiti simili dovrebbero essere imposti anche alle esportazioni verso i paesi OCSE (non UE), stabilendo requisiti ai paesi importatori per dimostrare che sono già in grado di trattare i propri rifiuti domestici equivalenti utilizzando standard simili a quelli dell’UE.  Sotto questo profilo, la UE non dovrebbe scambiare rifiuti con paesi che stanno creando strutture dedicate principalmente al trattamento dei rifiuti importati dalla UE, trascurando le raccolte differenziate nazionali.

Infine, lo status di EoW non deve esentare le società esportatrici della UE dall’obbligo di garantire la sostenibilità delle loro esportazioni e che gli impianti di raccolta rispettino gli standard di qualità equivalenti dell’UE e siano in grado di garantire una gestione ecologicamente corretta delle importazioni.

L’industria della carta europea e quella italiana  accoglie con favore anche l’elemento aggiuntivo incluso nell’allegato VII sulle informazioni che accompagnano le spedizioni di rifiuti.

In particolare, l’inserimento del nuovo obbligo informativo inserito nella sezione compilata dalla azienda che effettua il recupero (nel caso di carta da riciclare, la cartiera) per quanto riguarda la quantità preparata per il riutilizzo o la quantità riciclata. Ciò in linea con il concetto di riciclaggio, che avviene solo in cartiera e  si riflette bene nell’allegato VII rivisto, poiché l’ultima sezione relativa ai rifiuti ricevuti e riciclati può essere completata solo dalla cartiera.

“L’industria cartaria, infine, sostiene il testo proposto all’articolo 28, che prevede l’osservanza degli adempimenti procedurali applicabili in caso di disaccordo sulla classificazione dei rifiuti o dei materiali spediti. Inoltre, conferisce alla Commissione il mandato di adottare misure di attuazione che chiariscano la classificazione di determinati rifiuti. Riteniamo che con l’opportunità di questa revisione la classificazione dei rifiuti dovrebbe essere ulteriormente chiarita per evitare interpretazioni divergenti quando si spediscono rifiuti all’interno dell’Unione e in particolare se determinati rifiuti debbano seguire la procedura di notifica preventiva o obblighi di informazione generale”, conclude Medugno.